La vicenda di cui oggi ci occupiamo riguarda l'accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Nel caso di specie si tratta un eccesso di velocità contestato al conducente di un autoveicolo con verbale della Polizia Municipale redatto a seguito dell'accertamento effettuato con autovelox.
La pronuncia della Corte Costituzionale del 18/6/2015 (Sentenza n. 113/2015) ha chiarito una volta per tutte che la multa va annullata se l'apparecchio non è sottoposto a regolare revisione.
Nel verbale che si impugnava si dava atto che l'ultima taratura era stata effettuata più di un anno prima dell'accertamento della violazione; l'atto veniva quindi impugnato sotto tale profilo, ma la P.A. nel costituirsi in giudizio produceva certificazione di taratura in data più recente, effettuata circa sei mesi prima dell'infrazione. La difesa del ricorrente eccepiva che a fronte dell'atto pubblico costituito dal verbale di accertamento, non poteva ammettersi tale documento, avendo l'atto pubblico pieno valore di prova, fino a querela di falso.
Il Giudice di Pace di Firenze, nell'accogliere il ricorso, aggiungeva: "appare evidente la invalidità del verbale impugnato, considerato che nella motivazione del verbale veniva errato un elemento essenziale per contestare la violazione. Infatti, l'avere riportato una certificazione errata nell'atto pubblico ha posto in essere un errore abnorme che ha inciso sulla forma e sul contenuto dell'atto".
Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza del Giudice di Pace di Firenze numero 2648/17 del 22 settembre 2017, depositata il 3 ottobre 2017:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, Dr.Mauro Goracci, nel procedimento civile n.4820/2017 R.G.
TRA
C. V. quale proprietario e C.C., quale conducente,entrambi residenti a Poggibonsi elett. te ivi dom.ti in Viale Marconi,n. 13, presso il difensore l'Avv.Marco Antonio Maria Foscarini del foro di Siena.
E
UNXXXXX COXXXX DEL CXXXXX FIXXXXX, in persona del Presidente pro-tempore Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto :Ricorso ex D.L.vo n.150/2011.
PREMESSO IN FATTO
-Che con ricorso tempestivamente depositato, i ricorrenti proponevano opposizione davanti al Giudice di Pace di Firenze,avverso il verbale di accertamento bolletta n.3094z/2017 emesso in data 26/2/2017 dalla Polizia Municipale della PA resistente;
-che con il verbale veniva contestata la violazione dell'art.142/co.8 del C.d.S. perché il 26.2.2017 alle ore 2,14 in Barberino V.E. loc.Zambra direzione Poggibonsi-Comune di Barberino Val d'Elsa il conducente dell'autoveicolo Renault tg XXXXXXX ...circolava alla velocita' di 63 km/h,superando di 13 km/h la velocita' massima consentita di 50 Km/h. La velocità e' stata così determinata ... comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita n sede di approvazione dell'apparecchiatura autovelox 105/SE matricola 922661/922956 omo. N.354 e n. 1122... .TARATURA LAT N. 101 K600 2015 DEL 14/9/2015
-che in forza del predetto verbale veniva comminata la sanzione amministrativa di euro 225,33=oltre le spese di notifica e la decurtazione di tre punti dalla patente;
-che il suddetto verbale di contestazione veniva impugnato per i seguenti motivi : 1)Nullità' della notifica del verbale,2)Difetto della taratura;
-che la P.A. si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del verbale opposto ed il rigetto del ricorso;
-che all'udienza del 22.9.2017,comparivano i difensori delle parti,i quali insistevano per le proprie conclusioni,la causa veniva trattenuta in decisione,con contestuale lettura del dispositivo in udienza; tutto ciò premesso.
IN DIRITTO
L'opposizione in oggetto è fondata e pertanto merita accoglimento.
Nel verbale impugnato risulta specificato espressamente che lo strumento veniva tarato con relativa certificazione in data 14/9/2015 mentre l'accertamento dell'infrazione risultava datato 22/2/2017. Pertanto,anche in considerazione della giurisprudenza e in particolare della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza del 18/6/2015 l'accertamento risultava apparentemente illecito, considerato che lo strumento deve essere sottoposto alle verifiche annuali.
In realtà,successivamente,in occasione del giudizio, la PA produceva un'altra certificazione della taratura dello strumento datata 29/4/2015,la quale evidenziava la regolarità' funzionale dell'autovelox. All'udienza, la difesa del ricorrente lamentava che la certificazione riportata nell'atto pubblico-verbale d'infrazione era diversa da quella prodotta successivamente dalla PA.
Pertanto,appare evidente la invalidità' del verbale impugnato, considerato che nella motivazione del verbale veniva errato un elemento essenziale per contestare la violazione. Infatti,1'avere riportato una certificazione errata nell'atto pubblico ha posto in essere un errore abnorme che ha inciso sulla forma e sul contenuto dell'atto, violando il diritto di difesa e impedendo peraltro al ricorrente la possibilità' di chiedere il beneficio della riduzione del 30% della sanzione ai sensi dell'art.202/1 co. del Cds.
Di conseguenza,l'errata motivazione del verbale non può' configurare una mera irregolarità' dell'atto, bensì il difetto di un elemento essenziale necessario per la validità'del verbale medesimo, ai sensi degli artt. 200 del Cds e 383 reg.att. del Cds. Peraltro,nessun rilievo rivestono gli ulteriori motivi di impugnazione essendo irrilevanti, superflui e comunque assorbiti dalla suddetta decisione. Di conseguenza,deve essere disposta la nullità' del verbale impugnato
e delle relative sanzioni con conseguente soccombenza parziale della P.A. convenuta con spese di lite a suo carico per l'importo di euro 100,00=e accessori di legge in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, letti gli atti, ogni ulteriore eccezione disattesa
ACCOGLIE
il ricorso e,per l'effetto
ANNULLA
Il verbale impugnato e la relativa sanzione.
Dispone la condanna con parziale compensazione delle spesa di lite a carico della P.A.che liquida in euro 100,00=.
Firenze,22.9.2017 II Giudice di Pace
Dr.Mauro Goracci