Cass. Pen., Sez. V, sentenza 29 febbraio 2024 n. 8915
Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.
Ai fini della configurabilità del delitto di stalking, è sufficiente il dolo generico, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè, il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.
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