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Stalking. Il movente lecito di vedere i figli non esclude il dolo.

Immagine del redattore: Avvocato Foscarini Marco AntonioAvvocato Foscarini Marco Antonio

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 29 febbraio 2024 n. 8915


Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione.

Ai fini della configurabilità del delitto di stalking, è sufficiente il dolo generico, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè, il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.



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